ISTITUTO NAZIONALE DELLA LEGIONE D'ONORE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
COSTITUZIONE
Costituzione - Sede - Scopi
Articolo 1
L'istituto nazionale della Legione D'Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto ha sede in Roma, Via Laurentina 631 ha durata illimitata, è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.
Scopi dell'Istituto sono il perpetuare la memoria dei caduti durante la IV guerra di indipendenza nazionale (1915-1918) e di tutti i caduti di tutte le guerre combattute.

Articolo 2
Gli organi centrali sono: Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Consulente nazionale, il Segretario Amministrativo, il Tesoriere, il Collegio Sindacale, e il Collegio dei probiviri. Tutti possono essere rieletti.

Articolo 3
Gli organi Periferici sono: i Consultori regionali e i Consulenti provinciali. I consultori regionali eleggono gli organi centrali; i Consultori provinciali eleggono i Consultori regionali Sono autonomi ma seguono le direttive degli Organi centrali ed hanno un'amministrazione propria soggetta al controllo della Direzione Amministrativa centrale.


Articolo 4
La Presidenza Nazionale allo scadere del mandato della durata di anni 5 convoca i Consultori regionali per l'elezione degli Organi centrali entro la prima decade del mede di Ottobre dell'anno in corso. Le votazioni avvengono tramite il servizio postale. Tali elezioni possono essere indette anche prima per particolari esigenze organizzative.


Articolo 5
Gli eletti decadono: a) per decesso b) per dimissioni accettate dagli organi centrali c) per impossibilità di prestare la loro opera attiva nell'interesse dell'Istituto d) per incapacità.


Articolo 6
Il patrimonio è costituito da oblazioni volontarie, da erogazioni, da donazioni, da lasciti e da altri proventi.


Articolo 7
L'opera prestata da ogni componente non è remunerativa, tuttavia possono essere rimborsate spese autorizzate di rappresentanza nell'interesse dell'Istituto e compensi a coloro che prestano la loro opera continuativa.

I Consultori
Articolo 8
Gli organi periferici: Consultori regionali e Consultori provinciali devono osservare lo statuto ed attenersi alle direttive degli Organi centrali per la sopravvivenza della Legione D'Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto sorvegliano, ove esistono, la buona conservazione dei Monumenti ai caduti, ai cimiteri di guerra e il rispetto loro dovuto dalla cittadinanza.


Articolo 9
I consultori provinciali sono nominati dal Consultore regionale, scelti tra gli iscritti all'Istituto della Legione D'Onore tra i più qualificati e dimostrano particolari attitudini mantenendo buoni rapporti con le autorità civili, militari religione e con le associazioni similari, collaborando ed intervenendo in ogni manifestazione patriottica, da queste programmata.


Articolo 10
Ad ogni iscritto alla Legione D'Onore viene rilasciato dalla Presidenza Nazionale il diploma ARALDICO dell'istituto e il relativo distintivo d'Onore.


Articolo 11
Le attività culturali e di propaganda si svolgono attraverso congressi raduni, visita ai cimiteri di guerra, concorsi a premio e ogni attività consone alle finalità dell'Istituto.

Articolo 12
La bandiera dell'Istituto è quella nazionale VERDE BIANCA E ROSSA con al centro lo scudo ARALDICO della Legione con lo stemma della città di Vittorio Veneto.
I Consultori regionali e provinciali avranno il Labaro in colore azzurro con al centro l'emblema ARALDICO dell'Istituto nazionale Italiano della Legione dei Cavalieri di Vittorio Veneto.



FANNO PARTE DELLA LEGIONE D'ONORE I TITOLARI DELL'ORDINE CAVALLERESCO ED I DISCENTENTI IN LINEA DIRETTA: FIGLI, NIPOTI, PRONIPOTI E COLLATERALI; POSSONO ALTRESì FARNE PARTE I SOSTENITORI BENEMERITI. NON POSSONO FARNE PARTE COLORO CHE ABBIANO RIPORTATO CONDANNE PENALI